Gli enti possono «patteggiare» le sanzioni interdittive
Per la Cassazione, poiché sono sanzioni principali, devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo e alla durata
Ad una società o ad un ente possono essere applicate sanzioni sia pecuniarie che interdittive nel caso in cui un soggetto commetta un reato contro l’industria o il commercio, nell’interesse e a vantaggio dell’ente stesso.
L’art. 25-octies del DLgs. 231/2001 prevede, infatti, che – in caso di condanna per una delle fattispecie in esso richiamate – si applichino all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del medesimo decreto.
Tale ultima norma distingue le sanzioni in quattro categorie – pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza – e, al secondo comma, elenca le possibili sanzioni interdittive: la sospensione e la revoca delle autorizzazioni; 2) il divieto di contrarre con la P.A.; l’esclusione da agevolazioni
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