Al riscatto del bene in leasing la base imponibile segue regole speciali
Non contano le perizie con cui sia stato determinato il valore venale dei beni immobili riscattati
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23859/2016, è intervenuta su questioni molto rilevanti in tema di leasing.
Nel caso di specie, oggetto del giudizio era il silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso delle imposte ipotecaria e catastale pagate in relazione a due acquisizioni, mediante opzione di riscatto, di immobili in leasing.
La C.T. Reg. aveva ritenuto fondata l’istanza, posto che, come affermato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circ. n. 12/2007, il valore venale in comune commercio degli immobili riscattati doveva desumersi dal prezzo di riscatto, aumentato dei canoni di leasing e depurato della componente finanziaria dell’operazione, così da equiparare il trattamento fiscale del leasing a quello dell’acquisto diretto.
Secondo l’Agenzia,
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41