Licenziamento per giustificato motivo oggettivo legittimo per ridurre i costi
Ciò, a condizione che le motivazioni del recesso non siano pretestuose e che esista un nesso causale con la riorganizzazione aziendale
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto di legittimità imprescindibile che il datore di lavoro deve necessariamente provare.
Il recesso, infatti, può legittimamente fondarsi su ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro volte a una migliore efficienza gestionale o un incremento degli utili d’impresa, a condizione che le motivazioni addotte dal datore di lavoro non siano pretestuose e che esista un nesso causale tra queste ultime e il riassetto organizzativo operato.
Con questo principio, espresso nella sentenza n. 25201 depositata il 7 dicembre 2016, la Suprema
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