Le penali contrattuali per inadempimento fanno reddito
Vanno contabilizzate come elementi positivi di reddito se risultano liquide ed esigibili a seguito dell’inadempimento
Deve essere dichiarata tra i componenti positivi del reddito d’impresa la penale contrattuale derivante dall’inadempimento del cliente moroso, qualora questa sia prevista in modo esplicito nel contratto e risulti, quindi, liquida ed esigibile a seguito dell’inadempimento contrattuale, atteso che con ciò nasce una nuova obbligazione di natura risarcitoria (già preventiva forfettizzazione del danno), che non abbisogna dell’intervento del giudice per la sua quantificazione, assolvendo tale penale la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria.
È questo il principio desumibile dalla recente sentenza n. 9113/3/16 della C.T. Prov. di Milano.
Dai fatti di causa emerge che una società riconducibile a un noto marchio
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41