Se la Cassazione non esamina i motivi riproposti via libera alla revocazione
I giudici colmano un potenziale vuoto normativo, che potrebbe confliggere con la difesa di entrambe le parti
La revocazione è un mezzo di gravame eccezionale poiché esclude la possibilità di dedurre motivi di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano deducibili con gli ordinari mezzi di impugnazione.
La seconda parte dell’art. 391-bis c.p.c., nata con l’art. 67 della L. n. 353/90 e a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 17/86, consente la revocazione delle sentenze di Cassazione affette da errore di fatto, mentre – per quanto riguarda gli altri casi di revocazione – deve, invece, farsi riferimento all’art. 391-ter c.p.c., introdotto nel 2006 grazie al DLgs. n. 40/2006.
In tale contesto normativo, inciso da alcune modifiche nel 2016, assume un ruolo fondamentale l’errore di fatto che è descritto all’art. 395, n. 4 c.p.c. e che si
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