Visto di conformità con soglie differenti per il credito IVA
Il limite di 30.000 euro previsto per i rimborsi dal DL 193/2016 non è stato adeguato per l’utilizzo in compensazione
L’art. 7-quater comma 32 del DL 193/2016, modificando l’art. 38-bis commi 3 e 4 del DPR 633/72, ha innalzato a 30.000 euro (rispetto al precedente ammontare di 15.000 euro) il limite al di sotto del quale le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza specifiche formalità (oltre all’esposizione sulla dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.
Al di sopra della soglia di 30.000 euro prevista dal novellato art. 38-bis commi 3 e 4 del DPR 633/72, ai fini dell’esecuzione dei rimborsi IVA, rimangono necessarie, per la generalità dei soggetti passivi:
- l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) nella dichiarazione annuale ...
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