L’IVA di rivalsa non è un credito prededucibile
L’evento generatore del diritto è l’operazione conclusa prima del fallimento e non il momento del riparto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1034 di ieri, ha ribadito il principio, ormai consolidato, secondo cui non è qualificabile come credito di massa – da soddisfare in prededuzione, ai sensi dell’art. 111 del RD 267/42 – l’IVA di rivalsa, esposta nella fattura, emessa in costanza di fallimento, da un professionista per il compenso ammesso in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751-bis n. 2) c.c., allo stato passivo esecutivo del fallimento dell’imprenditore al quale aveva reso prestazioni di servizi (Cass. nn. 8544/2011 e 3582/2011).
A parere dei supremi giudici, l’art. 6 del DPR 633/72, in virtù del quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo ...
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