Licenziamento illegittimo se basato sul generico criterio tecnico-organizzativo
Nel licenziamento collettivo i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare devono essere basati su elementi oggettivi e verificabili
La comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro avvia la procedura di licenziamento collettivo deve compiutamente adempiere l’obbligo di fornire le informazioni di cui all’art. 4, comma 3 della L. 223/1991, in maniera tale da consentire alle rappresentanze sindacali di esercitare in modo trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione del personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero. L’inadeguatezza delle informazioni determina l’inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, ai sensi dell’art. 4, comma 12 della L. 223/91.
È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3045 depositata ieri, 6 febbraio 2017, che ha dichiarato illegittimo ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41