Fallimento con dolo o con operazioni dolose sono un unico reato
La Suprema Corte sembra non condividere la duplicità delle fattispecie che poi, però, ripropone
La Cassazione, nella sentenza n. 6904/2017, sembra offrire una lettura differente da quella ad oggi consolidata dell’art. 223 comma 2 n. 2 L. fall., ai sensi del quale si applica la reclusione da tre a dieci anni agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite i quali abbiano “cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società”.
Secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, l’articolo citato disegnerebbe due fattispecie da distinguere non tanto sotto l’aspetto oggettivo, relativamente al quale non presenterebbero sostanziali differenze, ma sotto quello dell’elemento soggettivo, essendo la prima fattispecie a dolo specifico e la seconda a dolo generico, con sufficienza ...
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