L’inerenza «qualitativa» salva le sponsorizzazioni sportive
La C.T. Prov. Ferrara ha confermato la deducibilità delle spese promozionali per presunzione assoluta nel limite annuo di 200.000 euro
Le sponsorizzazioni sportive sono deducibili dal reddito d’impresa per presunzione assoluta fino al limite annuo di 200.000 euro.
La decisione della C.T. Prov. di Ferrara, con la sentenza n. 566/2016, conferma, ancora una volta, la qualificazione delle sponsorizzazioni quali spese pubblicitarie entro i confini di cui all’art. 90, comma 8 della L. 289/2002.
Il principio di inerenza, cardine del diritto tributario per la deducibilità di un costo, è applicabile, seppur con diverse sfaccettature, anche alle spese promozionali.
Nonostante la recente pronuncia della Cassazione n. 5720/2016 e le prevalenti decisioni pro contribuente delle diverse corti di merito, l’Agenzia delle Entrate persiste nel sostenere la tesi della necessaria sussistenza dei requisiti di congruità e inerenza ...
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