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L’inerenza «qualitativa» salva le sponsorizzazioni sportive

La C.T. Prov. Ferrara ha confermato la deducibilità delle spese promozionali per presunzione assoluta nel limite annuo di 200.000 euro

/ Enrico SAVIO

Martedì, 28 febbraio 2017

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Le sponsorizzazioni sportive sono deducibili dal reddito d’impresa per presunzione assoluta fino al limite annuo di 200.000 euro.
La decisione della C.T. Prov. di Ferrara, con la sentenza n. 566/2016, conferma, ancora una volta, la qualificazione delle sponsorizzazioni quali spese pubblicitarie entro i confini di cui all’art. 90, comma 8 della L. 289/2002.

Il principio di inerenza, cardine del diritto tributario per la deducibilità di un costo, è applicabile, seppur con diverse sfaccettature, anche alle spese promozionali.
Nonostante la recente pronuncia della Cassazione n. 5720/2016 e le prevalenti decisioni pro contribuente delle diverse corti di merito, l’Agenzia delle Entrate persiste nel sostenere la tesi della necessaria sussistenza dei requisiti di congruità e inerenza ...

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