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I falsi formati dopo la dichiarazione escludono la fraudolenza

Per integrare la fattispecie ex art. 2 del DLgs. 74/2000 la documentazione falsa deve preesistere alla presentazione della dichiarazione

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 21 febbraio 2017

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Ai fini dell’integrazione della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi, di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000, è necessario che la documentazione usata preesista, quanto meno, rispetto al momento della presentazione della dichiarazione.
A precisarlo è la sentenza n. 7941 della Cassazione, depositata ieri.

Il citato articolo punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti falsi, indichi in una dichiarazione (non più – in seguito all’entrata in vigore del DLgs. 158/2015 – necessariamente annuale) elementi passivi fittizi. La norma, al secondo comma, specifica che il fatto si considera commesso “avvalendosi” di fatture

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