Frontalieri tassati solo in Svizzera se residenti entro 20 km dal confine
Qualora il Comune di residenza disti più di 20 km dal confine si applica la tassazione concorrente
Sono da qualificare come “lavoratori frontalieri in Svizzera”, ai fini della specifica disciplina convenzionale, i soggetti che siano residenti in un Comune italiano il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente, ma non è necessario che l’attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al Comune di residenza. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 38 emanata ieri.
Ai sensi dell’art. 15 comma 4 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni stipulata il 9 marzo 1976 e ratificata dalla L. 23 dicembre 1978 n. 943, “il regime fiscale
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