Controllo del tribunale sull’adeguatezza informativa dell’attestazione
La veridicità dei dati aziendali, in quanto condizione di ammissibilità del concordato, deve sussistere all’atto del deposito della proposta
Il controllo del giudice di merito, in ordine all’attestazione di cui all’art. 161 comma 3 del RD 267/42, deve consistere in una penetrante verifica dell’adeguatezza dell’informazione che viene fornita ai creditori, al fine di porli nella condizione di una libera e consapevole espressione del loro voto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7959 depositata ieri, accogliendo il ricorso della curatela della società debitrice, avverso il provvedimento della Corte d’Appello che aveva revocato la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo – e, quindi, della sentenza dichiarativa di fallimento – senza fornire una disamina adeguata della rispondenza dell’attestazione allo scopo di fornire un’informazione completa
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