Esecutività della sentenza insidiosa per fermi e ipoteche
Occorre valutare quale è, in concreto, la statuizione giudiziale su cui si basa l’annullamento della cautela
Dopo il DLgs. 24 settembre 2015 n. 156, che ha modificato gli artt. 68 e 69 del DLgs. 546/92, è chiaro che, a prescindere dalla formazione del giudicato esterno, le sentenze di condanna alla restituzione di somme sono immediatamente esecutive.
Solo nel caso di liti che originano da istanza di rimborso del contribuente, l’art. 69 del DLgs. 546/92 stabilisce che, se l’importo, diverso dalle spese di lite, supera i 10.000 euro, il giudice può subordinare l’erogazione alla prestazione di idonea garanzia, il cui contenuto e i cui termini sono ora individuati dal decreto ministeriale 6 febbraio 2017 n. 22.
Invece, nei ricorsi contro atti “negativi” come il diniego di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS o il diniego di dilazione delle somme iscritte a ruolo,
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41