Srl anche senza organo di controllo sulla gestione
A sostenere la legittimità di tale soluzione sono i notai campani
Il Comitato dei notai della Campania, nella massima n. 19 in materia di diritto societario, ha precisato che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 2477 c.c. dai DL 5/2012 e 91/2014, è stata introdotta nella disciplina della srl una chiara alternatività tra soggetti anche per le ipotesi di controllo obbligatorio, cui non corrisponde però una facoltà di scelta alternativa anche tra le funzioni di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti.
Infatti, al verificarsi delle ipotesi nelle quali è obbligatorio procedere alla nomina dell’organo di controllo, la srl deve attivare necessariamente la funzione di revisione legale dei conti, mentre è libera di attivare o meno quella di controllo sulla gestione.
In caso di nomina dell’organo di controllo (monocratico o, ...
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