Niente esenzione per le abitazioni principali in A/10
Determinante la classificazione catastale ai fini delle agevolazioni previste per IMU e TASI
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8017/2017, ha riaffermato che ai fini del trattamento di favore in materia di ICI è decisiva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come “ufficio e studio privato”, con attribuzione della categoria A/10, va assoggettato all’imposta, non ricorrendo il regime di esenzione/esclusione previsto per l’abitazione principale dall’art. 1 del DL n. 93/2008 (convertito dalla L. n. 126/2008).
Il tema, che i supremi giudici hanno già trattato negli stessi termini con l’ordinanza n. 4467/2017, è interessante perché risolverebbe una delle questioni spinose sorta in materia di ICI con odierni riflessi ai fini dell’IMU e della TASI.
Procedendo in ordine cronologico,
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