Acconto della sostitutiva sui mutui dovuto anche senza dichiarazione
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ieri chiarimenti sul versamento, che da ieri può essere effettuato con modello F24
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione n. 50 di ieri, che l’acconto dell’imposta sostitutiva sui mutui per l’esercizio in corso è dovuto a prescindere dalla presentazione della dichiarazione telematica.
Inoltre, sempre riguardo alla medesima imposta, l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato ieri il provvedimento n. 78600, che consente di versare le somme dovute, nonché gli interessi e le sanzioni, con il modello F24, e la risoluzione n. 49, che ha istituito i codici tributo per il versamento di acconto e saldo dell’imposta autoliquidata, di sanzioni e interessi da ravvedimento e, infine, per il versamento di imposta, sanzioni e interessi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione emessi dagli uffici (si veda la tabella in calce all’articolo).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41