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LETTERE

La nuova detrazione IVA serve solo a fare cassa

Martedì, 9 maggio 2017

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Gentile Direttore,
leggendo il testo dell’audizione della Direttrice dell’Agenzia delle Entrate concernente gli aspetti di carattere tecnico e i profili operativi connessi all’entrata in vigore del DL 50/2017 (c.d. manovra correttiva), mi rendo sempre più conto che la nuova disciplina sulla detrazione IVA ha un unico scopo: ossia quello di “fare cassa” rendendo eccessivamente difficoltoso il diritto alla detrazione (proprio contrariamente a quanto ripetutamente affermato in materia dalla Corte Ue).

Non si spiega altrimenti, infatti, il significato di alcuni passaggi dell’audizione. Contrariamente, si è costretti a pensare che chi ha parlato in audizione non conosca la differenza tra i vari concetti fiscali espressi.
Allorquando la Direttrice afferma che con la nuova regola “si crea una maggiore coerenza anche con il regime semplificato reddituale improntato al principio di cassa, recentemente introdotto con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ciò in chiave correttiva rispetto ai margini di discrezionalità nell’imputazione dei costi, derivanti dall’adozione del metodo di contabilizzazione previsto dal comma 5 del riformato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973”, credo che si faccia errata commistione tra detrazione IVA e deduzione del costo.

Diversamente, devo intendere la novella come una sanzione impropria: sappi, caro contribuente semplificato, che se decidi di avvalerti del “margine di discrezionalità nell’imputazione dei costi” (ossia registrare la fattura e di conseguenza dedurre il costo a tuo piacimento) perdi la detrazione dell’IVA. Ragionamento, peraltro, che presenta una palmare falla, in quanto ho pur sempre quattro mesi di tempo per poter giocare sull’asserita “discrezionalità”.

Inoltre, la nuova regola si applica a tutti i contribuenti, dunque anche ai non semplificati, non regolamentati dal citato articolo 18 e per i quali non ravvedo l’utilità di apportare la presunta “maggiore coerenza”.
Parimenti, il richiamo esplicito alla direttiva IVA circa il momento in cui sorge il diritto alla detrazione mi pare (se non erro) un autogol.

Viene detto che “la modifica normativa, in ogni caso, è coerente con la normativa comunitaria e, in particolare, con l’art. 179 della direttiva 2006/112/CE, come interpretata dalla giurisprudenza unionale, secondo cui il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verificano l’esigibilità dell’imposta e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura di acquisto...”.
Ecco appunto, finalmente si parla di un problema concreto, ossia del momento in cui entro in possesso della fattura: e se tale momento supera i 4 mesi concessi dalla norma (tralasciando in questa sede il discorso sulla regolarizzazione e la tempistica per mancato ricevimento di fattura)?

Insomma, più rileggo l’audizione e più mi convinco (considerazione personale, sia chiaro, sulla base delle mie modeste conoscenze) che trattasi dell’ennesimo escamotage per drenare liquidità alle aziende e ai professionisti.
Avanti così, però, prima o poi la corda si spezzerà...


Sandro La Ciacera
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

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