Valutazione del rischio di riciclaggio con procedure adeguate
I professionisti dovranno adottare tali procedure secondo le indicazioni fornite dai rispettivi organismi di autoregolamentazione e vagliate dal MEF
L’intero sistema di prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo congegnato dalla quarta direttiva antiriciclaggio ruota intorno al concetto di valutazione del rischio. Quest’ultimo è già presente nella terza direttiva, tanto è vero che il DLgs. 231/2007 all’art. 20 del testo vigente – anche se per poco – ne recepisce i contenuti, imponendo ai soggetti obbligati di parametrare le misure di adeguata verifica della clientela al coefficiente di rischio riscontrato con riferimento sia al cliente, sia alla prestazione/rapporto professionale.
Accogliendo le raccomandazioni GAFI del 2012, il legislatore comunitario amplia il suddetto principio, ponendolo quale riferimento, da un lato, nell’adozione dei presidi da parte dei soggetti obbligati e, dall’altro, ...
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