Concordato preventivo «congiunto» ammissibile solo con masse distinte
Il collegamento tra i piani di più imprese coinvolte non può generare la confusione dei rispettivi attivi e passivi
In tutti i casi di aggregazione diversa dal gruppo, in cui vi siano proposte concordatarie tra loro coordinate in prospettiva di conferimenti ed accolli tra le singole società interessate, l’elemento imprescindibile rimane l’autonomia delle masse attive e passive, e la conseguente votazione separata sulle proposte da parte dei creditori di ciascuna impresa. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19014 depositata ieri, respingendo i ricorsi di una società in nome collettivo ed un Gruppo Europeo di Interesse Economico (c.d. GEIE), dichiarati falliti a seguito della pronuncia di inammissibilità della domanda unitaria di concordato preventivo da loro presentata, per difetto dei requisiti previsti dagli artt. 160 e 161 del RD 267/42 (L. Fall.).
In particolare, la proposta formulata ...
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