Esdebitazione efficace anche nei confronti dei creditori non insinuati
Rimangono, tuttavia, salvi i diritti nei confronti di coobbligati, garanti e fideiussori del sovraindebitato
La persona fisica non fallibile può richiedere, entro un anno dalla conclusione del suo procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore (artt. 14-ter e ss. della L. 3/2012), la liberazione dalle proprie passività nei confronti di creditori concorsuali non soddisfatti.
Il relativo provvedimento di esdebitazione è assunto dal Tribunale, qualora risultino soddisfatti alcuni specifici requisiti. È, infatti, necessario che siano assenti cause di esclusione o inefficacia, individuate dall’art. 14-terdecies della L. 3/2012, nonché rispettate le relative condizioni applicative. Al ricorrere di tali circostanze, l’autorità giudiziaria, previa verifica dei relativi presupposti e sentiti i creditori pagati parzialmente, dichiara inesigibili rispetto al debitore i crediti non soddisfatti
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