Sindaci responsabili se non rilevano macroscopiche violazioni
Amministrazione «di fatto» anche senza intervento in tutti gli ambiti della gestione
La Cassazione, in due sentenze depositate ieri, le nn. 21566 e 21567, relative alla medesima vicenda, si sofferma, tra l’altro, sull’obbligo di vigilanza dei sindaci e sui presupposti per l’individuazione, in ambito civilistico, del c.d. amministratore di fatto.
Ai fini dell’inosservanza del dovere di vigilanza previsto dall’art. 2407 comma 2 c.c., ricorda la pronuncia n. 21566, non occorre l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente ...
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