Onere della prova al Fisco nelle esportazioni con clausola ex works
Nelle esportazioni con clausola ex works spetta all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che il cedente fosse a conoscenza di operazioni poste in essere con intento fraudolento, se le risultanze istruttorie non lasciavano intendere che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare alla frode.
Lo precisa la sentenza della Cassazione n. 21740 depositata ieri.
Nelle fattispecie di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72, che prevedono la consegna del bene nel territorio italiano al cliente non residente, che provvede, direttamente o tramite terzi a trasportare o a far trasportare i beni fuori dal territorio dell’Unione, il cedente è tenuto a fornire la prova dell’esportazione.
Tuttavia occorrerà procedere a una valutazione della documentazione in possesso del cedente per stabilire se effettivamente questi avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dell’inesistenza dell’esportazione, o se invece versasse in situazione soggettiva di buona fede.
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