L’imprenditore non può non conoscere la norma fiscale
La punibilità è esclusa solo in caso di obiettiva incertezza su portata e ambito di applicazione
L’errore sulla norma fiscale non integra un errore di fatto non punibile ai sensi dell’art. 47 comma 3 c.p., ma costituisce un errore sul precetto penale che deve essere valutato in base al principio fissato dalla Corte costituzionale n. 364/1988; ne consegue che, in assenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, la relativa violazione da parte dell’agente professionale dovuta alla mancata conoscenza della norma fiscale non determina una’ignoranza inevitabile”.
È questo l’importante principio di diritto stabilito dalla Cassazione n. 44293/2017, in relazione al caso di un imputato straniero che, a fronte della contestazione del reato di dichiarazione infedele IVA, di cui all’art. ...
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