Doppie esenzioni vietate dalle Convenzioni internazionali
La Corte di Cassazione nega il rimborso del credito d’imposta sui dividendi se questi non sono tassati nello Stato di residenza della società madre
La sentenza della Corte di Cassazione n. 23367, depositata ieri, 6 ottobre 2017, mette probabilmente un punto fermo su una tematica oggetto di un contenzioso di una certa entità sviluppatosi nell’ultimo decennio, anche sugli aspetti procedurali, relativo al diniego delle richieste di rimborso del credito d’imposta sui dividendi avanzate da società non residenti.
La sentenza stabilisce, in sostanza, che nell’ambito dei rapporti intracomunitari, in cui l’esenzione è garantita dalla Direttiva “madre-figlia”, non si può beneficiare del credito d’imposta sui dividendi se l’utile non è soggetto a tassazione nello Stato di residenza del percipiente, in quanto ciò determinerebbe un fenomeno di doppia esenzione in contrasto con le finalità della Convenzione
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