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Omesso versamento IVA anche a fronte di operazioni inesistenti

/ REDAZIONE

Mercoledì, 18 ottobre 2017

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La Cassazione, nella sentenza n. 47594/2017, ha precisato che l’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 prevede come reato il non versare l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Il reato di omesso versamento dell’IVA si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, non essendo sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste; sicché è necessario che l’omissione del versamento dell’imposta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Ciò che rileva è, dunque, l’indicazione nella dichiarazione di un debito IVA e l’omissione alla conseguente e corrispondente obbligazione, rimanendo priva di rilievo, ai fini della configurabilità del reato, la riconducibilità di tale dichiarazione ad operazioni interamente o parzialmente inesistenti.

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