Per il trasporto di beni è obbligatoria la fattura
Le prestazioni, anche se effettuate verso clienti «privati», non possono essere certificate con ricevuta fiscale
Le prestazioni di servizi di trasporto merci, anche se effettuate nei confronti di consumatori finali, devono essere documentate tramite fattura, non potendo essere certificate per mezzo di ricevuta fiscale. Le operazioni per le quali è previsto l’esonero dall’obbligo di fatturazione sono, infatti, specificamente elencate dall’art. 22 del DPR 633/72; esse riguardano ipotesi con riferimento alle quali il legislatore ha ritenuto di derogare al principio generale dell’obbligo di certificazione a mezzo di fattura, al fine di agevolare quelle categorie di contribuenti che operano abitualmente con clienti “privati”, i quali come tali non hanno possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.
Tali operazioni devono essere certificate mediante l’emissione
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