Nuova disciplina per il recupero dell’IVA non dovuta
La domanda può essere presentata dal cedente o prestatore entro due anni dalla restituzione al cessionario o committente
L’art. 8 della legge europea 2017 – approvata ieri in via definitiva dalla Camera – introduce, con l’art. 30-ter del DPR 633/72, una nuova disposizione sul rimborso dell’IVA non dovuta.
Tale disposizione, prendendo le mosse dalle richieste della Commissione europea in merito all’interpretazione, da parte della autorità giudiziaria e dell’autorità fiscale italiana, della sentenza della Corte di Giustizia Ue nella causa C-427/10 (Banca Antoniana Popolare Veneta), inserisce nel decreto IVA una normativa sul rimborso, in linea con quella generale già prevista nella disciplina sul contenzioso (art. 21, comma 2, DLgs. n. 546/92, c.d. rimborso anomalo) chiarendo le modalità applicative di presentazione dell’istanza in caso di accertamento fiscale definitivo.
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