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IMPRESA

Rileva come distrazione anche l’uso indebito di beni dell’impresa fallita

Determinante l’usura arrecata, il rischio di danneggiamenti e la mancanza di corrispettivo

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 16 novembre 2017

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Integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione post fallimentare (art. 216 comma 2 del RD 267/1942), il gestore di fatto di un’impresa fallita che, in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte della curatela, anzi a sua insaputa, consente ad un’altra società, fittiziamente intestata a terzi ma da lui stesso di fatto amministrata, l’utilizzo dei beni della fallita (nella specie, automezzi da trasporto). A precisarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 44398/2017.

Ai sensi dell’art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/1942, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori,

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