Rileva come distrazione anche l’uso indebito di beni dell’impresa fallita
Determinante l’usura arrecata, il rischio di danneggiamenti e la mancanza di corrispettivo
Integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione post fallimentare (art. 216 comma 2 del RD 267/1942), il gestore di fatto di un’impresa fallita che, in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte della
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