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Responsabile l’amministratore che non vigila sui dipendenti

/ REDAZIONE

Martedì, 21 novembre 2017

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La Cassazione, nella sentenza n. 27503/2017, ha precisato che risponde dei danni procurati alla società l’amministratore (nella specie di srl) che non impedisce l’acquisto da parte di dipendenti di beni del tutto inutili per l’attività sociale e che sottoscrive un contratto di consulenza per un importo superiore al limite contenuto nella delega ricevuta dal CdA.

Quanto al primo profilo, in particolare, è da considerare come spetti all’amministratore di una società di capitali l’onere di vigilare e di controllare l’operato di tutti i dipendenti della stessa, altrimenti rispondendo per culpa in vigilando.

Quanto al secondo aspetto, invece, non presenta alcun rilievo il fatto che il consulente, con il suo operato, non abbia provocato alcun danno alla società, essendo determinante la circostanza che, nel vincolare la società, l’amministratore abbia ecceduto i limiti di valore della delega ricevuta (con la conseguenza che sarebbe stato il CdA nella sua interezza a dover deliberare sul punto).

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