Formazione trasversale meno rigida per l’apprendistato professionalizzante
Per il Ministero del Lavoro, non è necessaria se il lavoratore l’ha già acquisita in precedenti esperienze lavorative
Con la risposta ad interpello n. 5/2017 di ieri, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di apprendistato professionalizzante, chiarendo che la formazione di base e trasversale prevista dall’art. 44 del DLgs. 81/2015 è da ritenersi ultronea (in pratica, non necessaria) nel caso in cui il lavoratore abbia già acquisito tale formazione in precedenti esperienze lavorative.
Il quesito è stato presentato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro per conoscere il parere ministeriale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4 del DLgs. 81/2015, con cui si stabilisce che ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari
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