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PROFESSIONI

Linee guida per le comunicazioni tra revisore entrante e uscente

Il documento di ricerca n. 212 di Assirevi esamina l’obbligo di cooperazione in caso di avvicendamento e propone alcune regole di comportamento

/ Ermando BOZZA

Venerdì, 1 dicembre 2017

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Nel caso di avvicendamento, il revisore uscente deve consentire al revisore entrante “l’accesso a tutte le informazioni concernenti l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione di tale ente”.
È quanto prevede in modo puntuale il comma 5 dell’art. 9-bis del DLgs. n. 39/2010; articolo inserito ex novo dal DLgs. n. 135/2016.

La nuova norma, contenuta nel citato art. 9-bis, è entrata in vigore il 5 agosto 2016 e si applica alle società sottoposte a revisione legale il cui esercizio inizia dopo tale data. Lo scambio di informazioni e, in particolare, l’accesso alle carte di lavoro del precedente revisore è un’attività molto importante ai fini delle procedure di revisione che il nuovo revisore dovrà svolgere.
Le carte di lavoro sono, infatti, l’evidenza

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