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LAVORO & PREVIDENZA

Per la reintegrazione, insussistenza del fatto da intendere in senso ampio

La Suprema Corte torna sulla nozione, in relazione al licenziamento per presunto abuso di un congedo straordinario

/ Luca NEGRINI

Mercoledì, 6 dicembre 2017

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Con la sentenza n. 29062, pubblicata ieri, 5 dicembre 2017, la Cassazione ribadisce come le nuove disposizioni del comma 4 dell’art. 18 della L. 300/1970, che prevedono il diritto del dipendente alla reintegrazione nel posto di lavoro qualora il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo o della giusta causa “per insussistenza del fatto contestato”, vadano intese in senso ampio.

L’insussistenza del fatto contestato non riguarda solo il caso del fatto non avvenuto, ma comprende anche le ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica e, quindi, il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che del fatto non imputabile al lavoratore.
In altre parole, comprende tutte le ipotesi

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