Alleggerito il carico impositivo per i dividendi da paradisi fiscali
Con la legge di bilancio, utili esclusi dal reddito del percipiente per il 50% se la partecipata prova lo svolgimento di un’attività industriale o commerciale
Ai fini delle imposte sui redditi, è prevista l’integrale imponibilità dei dividendi provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a fiscalità privilegiata.
La tassazione sul 100% può essere evitata qualora:
- tali dividendi siano già stati imputati per trasparenza al socio, secondo le disposizioni CFC (art. 167 del TUIR);
- ovvero, sia stata data dimostrazione della c.d. “seconda esimente”, ossia che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati (art. 167 comma 5 lett. b) del TUIR).
La verifica della c.d. “seconda esimente” consente di beneficiare delle ordinarie regole di imposizione dei dividendi
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41