Effetto prenotativo escluso per le iscrizioni al Registro Imprese
Il Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Avellino, con provvedimento dell’8 gennaio 2018, ha precisato che la domanda giudiziale avente ad oggetto il trasferimento coattivo, ex art. 2932 c.c., di una partecipazione sociale non può essere iscritta nel Registro delle imprese.
Ciò in quanto:
- il sistema di pubblicità d’impresa non conosce il meccanismo dell’effetto prenotativo della domanda giudiziale, né è possibile importarlo dalla disciplina speciale della trascrizione, non applicabile né estensivamente né analogicamente;
- la mera opponibilità ai terzi della domanda, derivante dall’eventuale iscrizione, non ha alcuna utilità pratica, in mancanza del suddetto effetto prenotativo;
- l’effetto prenotativo della pubblicità della domanda giudiziale non appare essenziale a soddisfare l’esigenza costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che l’eventuale prevalenza dell’acquisto perfezionato dal terzo nelle more del giudizio, in pregiudizio dell’attore ex art. 2932 c.c., troverebbe tutela sul piano risarcitorio.
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