La stima dei conferimenti può incidere sul reato di bancarotta anche nelle srl
La diversità normativa tra spa e srl non può rilevare a fronte dell’univoca indicazione dei soggetti attivi nella norma fallimentare
Per la Cassazione, che si è espressa sul tema con la sentenza n. 1394 depositata ieri, la differente disciplina della stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti nelle spa e nelle srl, riguardo all’obbligo di controllo dell’amministratore, non rileva ai fini della configurabilità del reato di bancarotta per formazione fittizia del capitale sociale.
Nel caso portato all’attenzione della Corte, agli amministratori di una srl fallita veniva contestato il reato di bancarotta societaria e per operazioni dolose (art. 223 conna 2 nn. 1 e 2 L. fall.) per avere concorso a cagionare il dissesto della società dichiarata fallita mediante la commissione di fatti previsti agli artt. 2632 (“formazione fittizia del capitale”) e 2621 (“false comunicazioni sociali”)
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