Rilevanza del licenziamento per scarso rendimento non univoca
Per parte della giurisprudenza lo scarso rendimento può essere addotto quale giustificato motivo soggettivo, per altra anche come oggettivo
Della fattispecie – frequente nella pratica – del licenziamento per scarso rendimento non c’è traccia nella legge. Essa nasce dall’elaborazione giurisprudenziale: sul suo inquadramento giuridico e sui conseguenti presupposti di legittimità si registrano, però, orientamenti diversi.
Tutta una serie di sentenze tratta tale licenziamento, intimato a fronte di un’esecuzione carente e irregolare della prestazione lavorativa, come una specie del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
In tale ambito, è costante l’affermazione che, per far valere lo scarso rendimento quale giustificato motivo soggettivo di recesso, il datore di lavoro non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso e la sua oggettiva esigibilità, ma deve, altresì, dimostrare ...
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