Detrazione per l’acquisto di immobili in zone sismiche in cinque quote annuali
Le istruzioni a REDDITI PF confermano inoltre che l’agevolazione si applica alle spese dal 1° gennaio 2017 e non dall’entrata in vigore della norma
Inserendo il comma 1-septies all’art. 16 del DL 63/2013 (conv. L. 90/2013), l’art. 46-quater della legge di conversione del DL 50/2017 ha introdotto un’agevolazione fiscale per gli acquirenti di unità immobiliari che ricadono nelle zone ad alto rischio sismico.
È stabilito, infatti, che qualora gli interventi antisismici di cui al comma 1-quater dello stesso art. 16 siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’OPCM 28 aprile 2006 n. 3519, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano
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