Revocatoria del fondo patrimoniale con la prova della consapevolezza del danno
Per l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. La prova dell’insussistenza di tale rischio, in ragione dell’esistenza di “ampie residualità patrimoniali”, incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza di “danno” in capo al creditore.
Lo afferma la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4141 depositata ieri.
Pertanto, nel caso di specie, il trasferimento di una rilevante parte del patrimonio immobiliare del debitore nel fondo patrimoniale da questi costituito, avendo determinato una consistente riduzione del relativo patrimonio, ha ragionevolmente determinato una condizione di obiettiva maggiore incertezza o difficoltà nella soddisfazione del credito, tenuto conto del fatto che, nel patrimonio del debitore, a seguito dell’atto di costituzione e conferimento in fondo patrimoniale, erano rimaste solo due quote di alcuni beni, il cui valore non era stato in alcun modo provato in giudizio.
Inoltre, la Corte ricorda che, ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la sola esistenza del debito e non anche la sua concreta esigibilità.
Pertanto, dopo aver prestato fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, il fideiussore può essere soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ogni qual volta compia atti pregiudizievoli delle ragioni creditorie, in presenza della consapevolezza del pregiudizio medesimo (consapevolezza richiesta solo in capo al debitore, trattandosi di atto gratuito).
Nel caso di specie, quindi, la costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta successivamente alla prestazione della fideiussione, avendo natura gratuita, ha configurato le condizioni di esperibilità dell’azione revocatoria, atteso che è stata provata la consapevolezza del danno arrecato (posto che il fideiussore ricopriva la posizione di amministratore della società debitrice principale e che la costituzione del fondo è avvenuta tre giorni dopo la comunicazione, dal fideiussore alla banca, dell’impegno ad adempiere le obbligazioni fideiussorie).
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