Falcidia concordataria con rettifica dell’IVA detratta
Secondo la Corte Ue, la definitiva riduzione delle obbligazioni non costituisce un caso di «operazione totalmente o parzialmente non pagata»
L’art. 184 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che la detrazione dell’IVA inizialmente operata deve essere rettificata quando è inferiore o superiore a quella a cui il soggetto passivo ha diritto, mentre il successivo art. 185, paragrafo 1, precisa che tale variazione “ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell’IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione”: il comma 3 chiarisce, tuttavia, che nell’ipotesi di operazioni non pagate, anche soltanto in parte, per le quali è espressamente prevista la deroga all’obbligo (comma 2), gli Stati membri possono esigere la rettifica.
La corretta applicazione di tali disposizioni è stata esaminata dalla Corte di Giustizia Ue,
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