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NOTIZIE IN BREVE

Dall’INAIL istruzioni operative sulla riduzione dei premi e contributi per il 2018

/ REDAZIONE

Martedì, 6 marzo 2018

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Con la circolare n. 13/2018 l’INAIL ha fornito le istruzioni operative relative alla riduzione percentuale, per l’anno in corso, dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nelle more della revisione delle tariffe dei premi prevista dall’art. 1, comma 128 della L. 147/2013, con il decreto 22 dicembre 2017 del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che ha approvato la determinazione del Presidente dell’INAIL n. 388/2017, la misura della suddetta riduzione è stata fissata al 15,81%.

Ai fini dell’individuazione dei destinatari della stessa continuano a operare i criteri differenziati di cui alle circolari INAIL n. 25/2014 e, relativamente ai contributi agricoli, n. 32/2014, rilevando pertanto la circostanza che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio. La circolare chiarisce che, per il 2018, le lavorazioni iniziate da oltre un biennio sono quelle con data inizio precedente al 3 gennaio 2016, le seconde, invece, quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016.

Posto che la percentuale di riduzione si applica ai premi e contributi di competenza del 2018, la circolare precisa inoltre che, per i premi di autoliquidazione, essa si applica alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio dovuto per lo stesso anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2019, salvo l’entrata in vigore delle nuove tariffe.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, viene infine specificato che, per i soggetti che abbiano già presentato e per i quali sia stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi (“MAT”), la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2018 nella misura del 15,81%, senza presentare una nuova istanza.
Restano fermi i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione di cui ai precedenti interventi dell’Istituto.

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