Irrilevanti i conguagli divisionali per l’imposta di registro
La Suprema Corte conferma l’orientamento per cui i conguagli non contano se a ognuno dei condividenti è attribuita, alla fine, la rispettiva quota
Si consolida l’orientamento dei giudici di legittimità che ritiene applicabile l’imposta di registro dell’1% (e non, invece, l’imposta prevista per i trasferimenti) anche alle divisioni “con conguaglio”, se, all’esito della divisione, ai condividenti vengono assegnati beni per un valore corrispondente alla loro quota di diritto.
La Cassazione, con la sentenza 28 marzo 2018 n. 7606, ha infatti confermato quanto, in passato, già affermato dalle sentenze nn. 17866/2010, 20119/2012 e 17512/2017 del medesimo collegio.
Va ricordato, in primo luogo, che le divisioni, in quanto atti aventi natura dichiarativa, sono soggette, in linea di principio, all’imposta di registro dell’1% a norma dell’art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. ...
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