Imprese minori con prospetto analitico delle rimanenze sino al 2016
Non basta, secondo la Cassazione, l’indicazione del valore globale nel registro degli acquisti
Anche le imprese minori in contabilità semplificata, pur essendo soltanto tenute all’annotazione del valore delle rimanenze sul registro IVA degli acquisti, devono a tal fine preventivamente raggruppare i beni in categorie omogenee e, quindi, sono anch’esse tenute alla predisposizione del prospetto analitico delle rimanenze, come le imprese ordinarie. È questa l’importante indicazione che emerge dalla sentenza n. 8907/2018 della Cassazione.
Si ricorda, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 92 comma 1 del TUIR, le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore
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