Per le comunicazioni finali del licenziamento collettivo serve la graduatoria
La comparazione fornisce la puntuale indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta
In tema di licenziamento collettivo, il legislatore ha previsto che, entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi ai lavoratori, il datore di lavoro abbia il dovere di comunicare per iscritto alla parte pubblica e alle associazioni sindacali di categoria destinatarie della comunicazione introduttiva della procedura “l’elenco dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1” (art. 4, comma 9, della L. 223/1991).
L’incompletezza formale di tale comunicazione “finale” costituisce
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