«Definitiva» la compensazione delle spese nella rottamazione dei ruoli
In caso contrario, secondo la Cassazione, ci sarebbe un ulteriore aggravio rispetto a quanto previsto dalla legge
La Cassazione, con la sentenza n. 10198 depositata ieri, ribadisce, questa volta a chiare lettere, un principio non solo assai importante ma anche molto attuale, che, in sostanza, supplisce alle carenze del legislatore nella confezione del testo normativo.
Si stabilisce infatti che se il processo viene dichiarato estinto per adesione alla rottamazione dei ruoli ex art. 6 del DL 193 del 2016, la compensazione delle spese di lite e automatica.
Il problema nasce dal fatto che la norma richiamata non si pronuncia, a differenza di quanto fatto dal legislatore per le altre definizioni, sulla sorte delle spese in caso di rottamazione, e, nel contempo, impone che, nella domanda di adesione, il contribuente, con istanza rivolta all’autorità amministrativa e non al giudice, debba impegnarsi a rinunciare
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