Compensazioni orizzontali ammesse nel concordato preventivo
Con passività pregresse, pur iscritte a ruolo, utilizzabili i crediti maturati durante la procedura a estinzione dei debiti fiscali dello stesso periodo
L’art. 31, comma 1 del DL 78/2010 stabilisce il divieto di compensazione orizzontale (art. 17 del DLgs. 241/1997) dei crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per cui il termine di pagamento è scaduto.
La formulazione letterale della disposizione – la cui inosservanza determina l’applicabilità di una sanzione, nella misura del 50% delle predette passività, nel limite di quanto indebitamente compensato – aveva inizialmente indotto gli operatori a desumere la sistematica preclusione alla compensazione nell’ambito delle procedure concorsuali, in virtù dello stato di insolvenza, ovvero di crisi, generalmente caratterizzante il debitore dichiarato fallito ovvero ammesso al concordato preventivo.
Tale ...
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