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Ambiti diversi per bancarotta fraudolenta e impropria da comportamenti dolosi

/ REDAZIONE

Martedì, 8 maggio 2018

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La Cassazione n. 19789/2018 ha ribadito che i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (ex artt. 216 e 223 comma 1 del RD 267/1942) e quello di bancarotta impropria da condotte dolose di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/1942 hanno ambiti diversi.

Il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie; atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia poi intervenuto.

Il secondo reato concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività – né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili – ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.

Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 del RD 267/1942, siano verificati differenti e autonomi comportamenti dolosi i quali – concretandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico finanziario della società – siano stati causa del fallimento (cfr. Cass. n. 533/2017).

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