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Alle Sezioni Unite la rilevanza penale degli assegni non trasferibili falsificati

Il contrasto è scaturito dall’intervento operato sulle fattispecie interessate dal DLgs. 7/2016

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 14 maggio 2018

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Sulla falsificazione di assegni non trasferibili sussiste incertezza in ordine alla permanente rilevanza penale, ai sensi dell’art. 491 c.p. (in tema di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito), anche dopo la depenalizzazione della falsità in scrittura privata di cui all’art. 485 c.p. (cfr. Cass. n. 19380/2018).

L’art. 1 comma 1 lett. a) del DLgs. 7/2016 ha abrogato l’art. 485 c.p. che così disponeva: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente ...

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