Per la privacy il livello di sicurezza deve essere adeguato al rischio
Il professionista ha l’obbligo di impostare un vero e proprio «progetto» relativo agli strumenti di tutela
Anche i soggetti che esercitano un’attività professionale, come commercialisti e avvocati, sono tenuti, ai fini dell’applicazione del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), a porre particolare attenzione al sistema di sicurezza e protezione dei dati dei propri clienti.
Il professionista, infatti, ai sensi dell’art. 24 par. 1 del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), è obbligato a mettere in atto – nonché riesaminare ed aggiornare – misure tecniche e organizzative adeguate volte a “garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento”. Tale disposizione è l’espressione del principio generale di responsabilizzazione (“accountability”), che, rispetto al Codice della privacy, affida allo stesso titolare
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