Sempre d’impresa il reddito prodotto dalle STP
Superate le precedenti indicazioni relative alle società tra avvocati
La recente ris. Agenzia delle Entrate n. 35/2018 offre lo spunto per tornare sulla qualificazione dei redditi prodotti dalle società tra professionisti (STP), costituite ai sensi dell’art. 10 comma 3-8 della L. 183/2011 e del relativo DM attuativo 34/2013.
Infatti, per quanto il citato documento di prassi affronti lo specifico caso della qualificazione dei redditi prodotti dalle società tra avvocati ex art. art. 4-bis della L. 247/2012, in esso si rinvengono alcuni principi che paiono assumere rilevanza generale.
Si ricorda che, in base alla L. 183/2011 e al DM 34/2013, la STP può essere costituita nella forma di:
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative, con un numero di soci non inferiore a 3.
La STP non rappresenta un nuovo tipo societario, applicandosi le regole
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